Il dibattito sull’intelligenza artificiale generativa e il diritto d’autore è oggi al centro dell’attenzione di giuristi, creativi e aziende. La normativa e la giurisprudenza, sia nazionali che internazionali, convergono su un punto essenziale: soltanto una persona fisica può essere considerata autore di un’opera.
Questo principio comporta conseguenze rilevanti. Le opere prodotte interamente dall’AI non godono di protezione, mentre l’utente può acquisire diritti soltanto se apporta un contributo creativo effettivo, riconoscibile e sostanziale. L’intelligenza artificiale, in altre parole, è qualificata come strumento e non come soggetto creativo. Per questo motivo, chi utilizza sistemi generativi in ambito professionale dovrebbe documentare con attenzione le fasi in cui il proprio intervento umano incide sull’opera finale.
Un ulteriore nodo riguarda il training dei modelli. Le piattaforme di AI vengono addestrate elaborando grandi quantità di testi, immagini e altri contenuti, spesso protetti da copyright. In diversi Paesi sono già in corso azioni legali promosse da artisti, fotografi, case editrici e testate giornalistiche, che contestano l’uso non autorizzato delle loro opere nei dataset di addestramento. La Direttiva Copyright (DSM 2019/790) consente il text and data mining, ma solo nel rispetto di condizioni specifiche e con la possibilità per i titolari dei diritti di opporsi. A livello europeo, l’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) introduce obblighi di trasparenza sui dati utilizzati per il training, sulla documentazione delle fonti e sul rispetto del diritto d’autore nelle fasi di sviluppo dei modelli. Questi obblighi riguardano principalmente gli sviluppatori, ma incidono anche sugli utilizzatori professionali, che devono essere consapevoli dei rischi e delle responsabilità connesse.
Per i creativi e i professionisti, la raccomandazione è quella di usare l’AI come supporto e non come generatore esclusivo, integrando sempre un apporto umano riconoscibile e evitando di utilizzare l’output “as is” in contesti che richiedono piena titolarità dei diritti. Le aziende e gli operatori commerciali, dal canto loro, devono verificare le condizioni d’uso delle piattaforme, accertarsi che i contenuti generati non riproducano opere protette e adottare policy interne chiare sull’impiego degli strumenti di generazione automatica. È inoltre opportuno stipulare contratti che prevedano garanzie e tutele nei confronti degli autori, così da ridurre il rischio di violazioni. Gli sviluppatori e i fornitori di AI, infine, hanno il compito di controllare la provenienza dei dataset, rispettare le eccezioni e le opposizioni degli autori e adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act.
In sintesi, l’AI non può essere titolare di diritti d’autore e la protezione si applica soltanto alla parte dell’opera attribuibile a un’effettiva creatività umana. Il training dei modelli su opere protette rappresenta un’area ad alto rischio, già oggetto di contenziosi, e l’AI Act introduce obblighi specifici di trasparenza e rispetto del copyright. La materia è in continua evoluzione e sarà necessario seguire con attenzione gli sviluppi legislativi e giurisprudenziali, che nei prossimi anni definiranno con maggiore precisione il perimetro entro cui l’intelligenza artificiale potrà operare nel rispetto della proprietà intellettuale.
Articolo interessante Sole 24