A breve arrivano importanti cambiamenti nell’etichettatura dei vini.

Maggiore trasparenza su addittivi e ingredienti e soprattutto per i vini italiani, che non consentono aggiunta di zuccheri, salvo rari casi (spumanti), un fattore differenziante rispetto ad altri paesi produttori che invece ne prevedono l’utilizzo in cantina.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1606 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle
denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche
relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento
delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati

Sarà consentita la continuazione della commercializzazione, senza le nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, SOLO dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 fino a esaurimento delle scorte. Quindi anche i vini della vendemmia 2023 se prodotti prima dell’8 dicembre 2023 saranno esentati dai nuovi obblighi. I vini prodotti successivamente sono obbligatoriamente da etichettare in base alla nuova normativa.

Qui il link del regolamento delegato UE 2023/1606

In particolare riportiamo l’Articolo 48 bis relativo all’elenco degli ingredienti
1. Il termine “uve” può essere utilizzato per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come
materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli.
2. Il termine “mosto di uve concentrato” può essere utilizzato per sostituire l’indicazione “mosto di uve
concentrato” e/o “mosto di uve concentrato rettificato” utilizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli.
3. Le categorie di composti enologici, i nomi e i numeri E che devono essere utilizzati nell’elenco degli ingredienti
figurano nell’allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934.
4. Fatto salvo l’articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento, i termini da utilizzare per indicare nell’elenco
degli ingredienti i composti enologici che provocano allergie o intolleranze sono quelli che figurano nell’allegato I,
parte A, tabella 2, colonna 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934.
5. Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o
reciprocamente sostituibili possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione
“contiene… e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale.
6. L’indicazione degli additivi che rientrano nella categoria “gas di imballaggio” nell’elenco degli ingredienti può
essere sostituita dall’indicazione specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in
atmosfera protettiva”.
7. L’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio ai prodotti vitivinicoli può essere indicata dalle
indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un
elenco dei loro componenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934

L’etichetta di un vino è un importante strumento di marketing del vino. Consente di ispirare il consumatore, di informarlo, di comunicare un vino al suo target. Le etichette di un vino sono un abito importante da scegliere con cura. Le indicazioni relative a questo articolo sono realtive ai contenuti della retro etichetta, in ottica di totale trasparenza. Il nostro lavoro è trovare il modo più corretto per creare un’etichetta mirata e al tempo stesso rispondere alle esigenze di legge. Non è sempre un lavoro facile, ma grazie a supporti digitali si riesce.